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6 anni ago · by · 0 comments

FOCUS – La Tutela Legale in materia di malpractice medica

My Way, il nuovo prodotto di Tutela Legale, prevede un apposito modulo che tutela il Diritto alla Salute.

Il soggetto vittima di un errore medico gode della libera scelta del legale cui affidare l’azione civile risarcitoria ottenendo il rimborso di tutti i costi legali, peritali e processuali sostenuti. In aggiunta il soggetto, qualora non trovasse “soddisfazione” dopo la sentenza del Giudice, otterrà sempre il risarcimento del danno grazie alla garanzia “risarcimento garantito”.

My Way, modulo salute, garantisce:

✓ l’azione per ottenere il risarcimento di danni di natura contrattuale o extracontrattuale che abbiano determinato lesioni fisiche subite dall’assicurato in conseguenza di eventi derivanti da malpractice medica. La garanzia opera nei casi di azione nei confronti del medico o dell’operatore sanitario che ha eseguito la prestazione, e nei confronti della struttura sanitaria dove è stata eseguita la prestazione stessa;

✓ il risarcimento, entro il limite di € 30.000,00, del danno subito dall’Assicurato che abbia determinato lesioni fisiche in conseguenza di eventi derivanti da malpractice medica.

(fonte Tutela Legale)

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6 anni ago · by · 0 comments

FOCUS – Malpractice medica e risarcimento in caso di errore medico

La malpractice medica, c.d. malasanità, consiste nell’abuso, negligenza o errore dovuto ad imperizia o al mancato rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Ministero della Salute che provochi danni fisici o lesioni gravi e permanenti (o morte) al paziente sottoposto ad intervento chirurgico o atti invasivi.

Riforma Gelli

La nuova legge 24/2017, c.d. Legge Gelli , entrata in vigore il 1° aprile del 2017 ha rivoluzionato la disciplina della responsabilità degli operatori sanitari nei procedimenti civili:

  • i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile;
  • le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile.

Come noto la responsabilità contrattuale o extracontrattuale comporta l’obbligo di risarcire il danneggiato. Al fine di tutelare i pazienti vittime di errori medici, la Legge Gelli ha introdotto l’obbligo per le strutture sanitarie e gli operatori sanitari di stipulare una polizza RC professionale che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.

Come si ottiene un risarcimento in caso di errore medico

Il paziente vittima di un errore medico non può rivolgersi direttamente al giudice per ottenere un risarcimento. A seguito della riforma del 2017, il paziente è tenuto all’espletamento di un accertamento tecnico preventivo che affida ad un C.T.U., nominato dal tribunale competente, il compito di verificare in via preliminare tramite perizia l’eventuale responsabilità del medico. In alternativa il soggetto può ricorrere alla mediazione al fine di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia.

✓ Entrambi i procedimenti devono essere espletati con l’assistenza di un legale.

✓ Solo una volta esperita una di queste due procedure, il paziente potrà rivolgersi al giudice.

Onere della prova

La riforma Gelli impone che sia il paziente ad avere l’onere della prova e a dover così dimostrare le colpe e negligenze del medico o della struttura sanitaria. Affinché vi sia responsabilità medica, i legali dovranno dimostrare una chiara connessione tra le negligenze del medico o dalla struttura sanitaria e i danni riportati dal paziente.

(Fonte Tutela Legale)

 

 

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6 anni ago · by · 0 comments

FOCUS – Salute, risarcimento per malasanità

Il problema della “sanità” in Italia è sempre più concreto: secondo gli ultimi dati ufficiali nell’ultimo anno ben 12 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure per ragioni economiche, liste d’attesa infinite o più in generale per le difficoltà riscontrate nel curarsi attraverso il sistema sanitario nazionale. (Fonte Cenis)

Ad aggravare il quadro della situazione vi sono i casi di malpractice medica (malasanità):

• secondo una recente indagine condotta da Ania ogni anno in Italia si registrano 34 mila denunce di cittadini che hanno subito un danno da malpractice medica (con una media di ben 94 denunce al giorno);

• nel nostro paese sono circa 300 mila le cause pendenti afferenti alla responsabilità medica sanitaria;

• ci vogliono mediamente 1.800 giorni (quasi 5 anni!) per arrivare ad una pronuncia definitiva in caso di controversie legate alla malasanità;

• in Italia il risarcimento medio per i sinistri da malasanità è di circa 60 mila euro. (Fonte Ania)

Che cosa si intende per malpracticmedica? Quali novità sono state introdotte in materia dalla recente Legge Gelli? Come si ottiene un risarcimento in caso di errore medico? Come si comporta in questi casi la polizza di Tutela Legale?

Nelle prossime settimane vi daremo maggiori informazioni per tutelarvi da casi di malasanità.

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6 anni ago · by · 0 comments

Cyber Risk, il fenomeno del rischio informatico e le assicurazioni

Cyber Risk: la dimensione del fenomeno

Il cyber risk è un fenomeno di rilevanza globale. I danni causati dagli attacchi cyber sono stimati tra 100 e 1.000 mld di $ e incidono sul PIL dei paesi sviluppati fino all’1,6% (Fonte Ania).
Secondo l’ultimo report di Norton Cybercrime, ci sono 18 vittime di attacchi informatici al secondo, ovvero 1 milione e mezzo al giorno, per un totale di oltre 556 milioni ogni anno.
In Italia, il 40% delle imprese ha dichiarato di aver subito un evento cibernetico negli ultimi 5 anni. Il costo medio di un evento cyber (2 milioni di euro) è in forte aumento: +70% in 3 anni (Fonte Ania).
Le PMI italiane solo ora stanno prendendo coscienza della minaccia informatica: secondo un recente studio i rischi informatici si posizionano sul secondo gradino del podio fra quelli più temuti dalle imprese italiane in questo 2018.

Rischio informatico e assicurazioni

In relazione al rischio informatico si possono configurare due grandi tipologie di danni:
danni materiali ossia i danni (distruzione parziale o totale, furto) subiti da beni materiali (server, fibra ottica, PC, cellulare o altro device elettronico) e direttamente causati da un evento di natura “tradizionale” (incendio, terremoto, fulmine, furto, atto maldestro o doloso, etc.). Queste tipologie di danni possono già rientrare in una polizza All Risks, incendio a rischi nominati o, naturalmente, nella polizza elettronica.
danni immateriali qui invece entriamo nell’ambito proprio di una copertura Cyber. I sinistri di tipo “informatico” sono caratterizzati dall’immaterialità: ovvero colpiscono beni non tangibili, ma comunque funzionali ed indispensabili allo svolgimento di una qualsiasi attività (si pensi all’incendio che brucia il server con il suo contenuto informativo o all’involontaria cancellazione di un database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, o ancora all’azione di un virus o malware). Questi sono tutti eventi che compromettono l’integrità di un software e/o l’insieme logico di informazioni, ovvero rendono indisponibili dati o servizi aziendali, provocando all’impresa un grave danno in termini economici e di immagine. I contratti attualmente presenti sul mercato tengono indenni le imprese dai costi sostenuti per analizzare, reagire, ripristinare e tutelare l’immagine aziendale.

La Tutela Legale in materia di Cyber Risk

Con la polizza di Tutela Legale si può proteggere l’imprenditore, il libero professionista e la famiglia per fatti inerenti all’utilizzo di strumenti informatici e della rete web garantendo:
– l’azione in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito (ad es. si pensi al caso del figlio che subisce atti di cyberbullismo o all’azienda sottoposta ad un attacco informatico).
– l’azione finalizzata a modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’assicurato su pagine web e su Social e Media Network (ad es. pubblicazione di immagini improprie su Facebook che ledono la sensibilità dell’assicurato).
– la difesa in sede civile da pretese risarcitorie: con la polizza di Tutela Legale non si rimane mai privi di assistenza legale. Se la Compagnia di R.C. non assiste con un suo legale l’assicurato in sede civile, interviene la polizza di Tutela Legale.
– la difesa legale nel procedimento penale (ad es. la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata penalmente perseguibile).

Con la polizza di Tutela Legale l’assicurato gode della libera scelta del legale e dei professionisti cui affidare la difesa ottenendo il rimborso di tutti i costi legali, peritali e processuali sostenuti per fatti inerenti all’utilizzo di strumenti informatici e della rete web .
Tutti oggi corrono un rischio informatico: è fondamentale, pertanto, aumentare la conoscenza, sensibilizzare e informare i clienti sui rischi che quotidianamente corrono.

(fonte Tutela Legale)

 

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La Sicurezza Informatica e i Cyber Risk

Un terremoto nel mondo dell’informatica: è dei primi giorni dell’anno la notizia di una grave falla nei sistemi di sicurezza di tutti i Cpu realizzati dai maggiori produttori. I Cpu sono i processori da cui dipendono tutti i pc, smartphone e tablet. Il problema interessa tutti i prodotti realizzati negli ultimi 20 anni: è molto probabile, pertanto, che anche il vostro computer, telefonino o tablet che state utilizzando per leggere questo articolo, se non l’avete acquistato prima del 1995, risulti interessato alle falle scovate.
La falla espone tutti gli utenti al rischio di furto di password e altri dati sensibili: secondo il Financial Times potrebbe consentire agli hackers di violare i sistemi criptati e ottenere informazioni preziose quanto altamente riservate. Per gli esperti siamo davanti a un problema senza precedenti: “questo baco (errore) è nella progettazione hardware di una funzionalità presente praticamente in tutti i processori dal 1995″, spiega Paolo Prinetto, presidente del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e “…consente di accedere in modo fraudolento a informazioni strettamente riservate quali password, chiavi segrete, dati sensibili che dovrebbero essere inaccessibili”.
La vulnerabilità in questione è la più grave di questi ultimi anni: si prevede un impatto maggiore rispetto a quanto affermano le cronache internazionali e le aziende coinvolte. I rischi, sostengono gli esperti, non riguardano solo password, foto, pc e smartphone ma anche l’internet delle cose, smart tv, e le auto di nuova generazione.

Cos’è il Cyber Risk?
Il rischio informatico, c.d. Cyber Risk, è il rischio di subire perdite economiche e/o danni alla reputazione/immagine in relazione all’utilizzo di strumenti informatici e della rete web.
La sua origine può essere:

  • Accidentale: eventi che si verificano indipendentemente dalla volontà dei soggetti coinvolti. La violazione delle banche dati non è solo causata da cyber attack, ma può derivare anche da errori umani o malfunzionamenti del sistema IT (es. spegnimento server).
  • Deliberata (cyber crime): eventi che derivano da azioni volontarie di soggetti allo scopo di raggiungere obiettivi personali di varia natura (es. furto dati sensibili).

Conseguenze potenziali di un evento cibernetico (accidentale o deliberato)

  • Interruzione dell’attività
  • Danno reputazionale/di immagine
  • Diffusione di informazioni sensibili (clienti, pazienti, impiegati, fornitori)
  • Violazione di informazioni finanziarie e violazione di conti bancari
  • Violazione proprietà intellettuale 
  • Perdita quote di mercato
  • Appropriazione di identità
  • Azioni legali da terzi

( fonte Tutela Legale)

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La Tutela Legale in materia di Internet e Social Network

La polizza di Tutela Legale My Way tutela tutti coloro che usano Internet e i Social
Network, acquistano beni o servizi via web, utilizzano metodi di pagamento digitale,
sistemi di archiviazione on line di dati sensibili proteggendo l’assicurato in caso di
controversie.

✓ La difesa legale nel procedimento penale e civile (ad es. usare come
fotografia del proprio profilo social quella di un’altra persona o diffondere
immagini e video altrui su Facebook o altri profili Social configurano, in
astratto, dei reati penali).

✓ L’azione in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito (ad es. si
pensi al caso del figlio che subisce atti di cyberbullismo).

✓ L’azione finalizzata a modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei
diritti dell’assicurato su pagine web e su Social e Media Network (ad es.
pubblicazione di immagini improprie su Facebook che ledono la sensibilità
dell’assicurato).

Con la polizza di Tutela Legale l’assicurato gode della libera scelta del legale e dei
professionisti cui affidare la difesa ottenendo il rimborso di tutti i costi legali, peritali e
processuali sostenuti per fatti inerenti all’utilizzo di strumenti informatici e della rete
web. Al giorno d’oggi tutti attraverso internet e i Social Network corrono un rischio
legale: è fondamentale, pertanto, aumentare la conoscenza, sensibilizzare e informare i
clienti sui rischi che quotidianamente corrono.

(fonte Tutela Legale)

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Internet e Social Network: quando un uso improprio può costare il carcere

Negli ultimi anni sono finiti sotto la lente di ingrandimento dei giudici alcuni comportamenti, apparentemente banali e innocenti, realizzati da coloro che utilizzano Social Network. Fingere di essere un’altra persona (magari nota), dichiararsi single quando in realtà si è sposati, usare come fotografia del proprio profilo social quella di un’altra persona possono configurare delle ipotesi di reato.
Il reato presupposto è la sostituzione di persona, procedibile d’ufficio e punito dal Codice Penale con la reclusione fino ad un anno. L’art. 494 del Codice Penale prevede che “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito con la reclusione fino ad un anno”. La nozione di vantaggio, richiamata dal Codice Penale, non si esaurisce in una finalità di natura economica: integra infatti il reato in esame anche solo far credere di non avere legami matrimoniali al fine di avere una relazione amorosa “parallela” (Cass. sent. n.34800/16).

Oggi, con l’uso sempre più diffuso di internet e dei vari Social Network (WhatsApp, Snapchat, Facebook, Youtube, Tinder ecc.) si tende a sottovalutare quanto determinati comportamenti, apparentemente leciti, possano in realtà generare gravi conseguenze da un punto di vista penale.
Si pensi alla condotta di colui che crei ed utilizzi un profilo falso sui Social Network, ovvero di colui che diffonda, in assoluta buona fede, immagini o video altrui: secondo la Corte di Cassazione, utilizzare come immagine del proprio profilo Facebook quella di un personaggio famoso o semplicemente di un’altra persona, al fine di comunicare con altri iscritti, integra il reato di sostituzione di persona.
Una recente sentenza, inoltre, ha stabilito che scrivere recensioni calunniose su Tripadvisor nascondendosi dietro false identità è un reato (la causa si è conclusa con la condanna a 9 mesi di carcere e al pagamento di circa 8000 euro per il reo).
I comportamenti descritti possono avere delle gravi conseguenze anche in materia di Privacy: il nuovo Regolamento “GDPR”, in vigore dal 25 maggio di quest’anno, punisce con la reclusione fino a tre anni il trattamento illecito di dati personali (ad es. costituisce un illecito diffondere o postare un’immagine altrui senza consenso/autorizzazione del diretto interessato).
I casi di “diffusione” non autorizzata di fotografie o video a mezzo di Social Network sono all’ordine del giorno: si tratta di comportamenti, spesso realizzati in buona fede, che possono avere delle pesanti conseguenze penali.

In particolare, si commette:

• trattamento illecito di dati personali quando si postano, sul proprio profilo Social Facebook/WhatsApp, fotografie e filmati in cui sono presenti altri soggetti (che possono essere anche degli amici!) senza che questi ne abbiano autorizzato la pubblicazione (la reclusione in questi casi può arrivare fino a 3 anni).

• violazione del diritto d’autore quando si pubblicano immagini o video realizzati da un altro soggetto che ne è l’autore/proprietario (la violazione del diritto d’autore è punita con la reclusione fino a 3 anni).

(fonte Tutela Legale)

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GDPR, la Tutela Legale in materia di privacy

My Way – la tutela per le persone fisiche

My Way, moduli Cyber Risk e Poteri Forti, garantisce tutti i diritti sanciti dal nuovo Regolamento Privacy e, più in generale, tutela coloro che usano social media, acquistano beni o servizi via web, utilizzano metodi di pagamento digitale, sistemi di archiviazione on line di dati sensibili proteggendo l’assicurato anche in caso di controversie contro soggetti quali Banche, Assicurazioni e grandi Corporate.

Il soggetto, persona fisica, vittima di un danno (ad es. furto di identità, password o credenziali bancarie) gode della libera scelta del legale cui affidare l’azione risarcitoria ottenendo il rimborso di tutti i costi legali, peritali e processuali sostenuti.

My Way, moduli Cyber Risk e Poteri Forti, garantisce:

  • L’azione per ottenere il risarcimento del danno subito
  • L’azione finalizzata a modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’assicurato su pagine web e su Social e Media Network
  • La difesa in sede civile e penale
  • L’assistenza legale in caso di controversie originate da contratti stipulati dall’assicurato con Enti Pubblici, Aziende a capitale pubblico o privato operanti nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni, automobilistico, bancario, finanziario o assicurativo

Protection Impresa – la tutela per le persone giuridiche

La copertura di Tutela Legale, Special Protection, protegge il datore di lavoro e i suoi dipendenti in caso di violazioni e/o inosservanze della normativa in materia di tutela della Privacy, garantendo:

  • L’assistenza legale nei casi di procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali;
  • La difesa legale nel procedimento penale: il datore di lavoro, con la polizza di Tutela Legale, può difendersi in Tribunale con l’ausilio dei migliori avvocati penalisti e avvalersi dei consulenti tecnici più qualificati, ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute per provare la propria estraneità ai fatti contestatigli;
  • La difesa in sede civile: il datore di lavoro con la polizza di Tutela Legale non rimane mai privo di assistenza legale. Se la Compagnia di R.C. non assiste con un suo legale l’assicurato in sede civile, interviene la polizza di Tutela Legale.

Il datore di lavoro gode della libera scelta del legale e dei professionisti cui affidare la difesa ottenendo il rimborso di tutti i costi legali, peritali e processuali sostenuti in caso di controversie in materia di Privacy.

(fonte Tutela Legale)

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GDPR, le principali novità del Regolamento Privacy

Le principali novità del Regolamento Privacy

Nuovi adempimenti richiesti alle imprese

Il nuovo Regolamento Privacy prevede una serie di adempimenti per le imprese:

  • Analisi dei rischi: su tutte le imprese incombe l’obbligo di effettuare, prima del 25 maggio p.v., un’analisi dei rischi (che dovrà essere comprovata) e, qualora emerga un rischio elevato del trattamento, occorre effettuare un Data Protection Impact Assessment per identificare l’origine, natura e gravità del rischio coinvolgendo l’Autorità Garante nelle ipotesi delicate.
  • Nomina DPO: Il responsabile della protezione dei dati personali (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese “data protection officer” – Dpo) è una professione creata ex novo dal nuovo Regolamento che dovrà essere comunicata al Garante Privacy entro il 25 maggio. La nomina del DPO è obbligatoria per le P.A. e per le imprese che effettuano, su larga scala, trattamenti di dati sensibili. Il Garante Privacy, in tal senso, si è espresso recentemente: la nomina del DPO è sempre consigliata, e deve possedere i requisti di conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati”. La scelta della persona da nominare non va pertanto sottovalutata: il DPO è uno dei cardini su cui ruota il nuovo sistema privacy. L’omessa designazione è sanzionabile amministrativamente con il pagamento di una somma il cui massimo ammontare è pari a 10 milioni di euro
  • Consenso e informativa: Il principio generale è che chiunque debba trattare dati personali sia tenuto a fornire un’informativa sul relativo trattamento e acquisire un’autorizzazione scritta. Il consenso che fino ad oggi in taluni casi poteva essere tacito, diventa obbligatoriamente esplicito. Le imprese, pertanto, per evitare sanzioni dovranno predisporre una nuova informativa in ossequio al nuovo Regolamento Privacy.

 

Nuovi diritti riconosciuti alle persone fisiche

Le ultime vicende di cronaca dimostrano quanto sia fondamentale proteggere e tutelare i dati personali. Il nuovo Regolamento Privacy riconosce ai cittadini una serie di diritti, tra cui:

  • Diritto al risarcimento del danno, art. 82 GDPR “Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno”.
  • Diritto all’oblio, ovvero l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (ad es. chiedere ad un sito web di cancellare informazioni che lo riguardino).
  • Diritto alla portabilità, ossia il diritto di ottenere la restituzione dei propri dati personali forniti precedentemente ad un’azienda o ad un servizio online (es: recuperare l’elenco dei brani musicali preferiti detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte si sono ascoltati determinati brani) e di chiedere la diretta trasmissione di quei dati ad altro titolare, laddove tecnicamente possibile.

(fonte Tutela Legale)

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GDPR, cos’è e a chi si applica

Si chiama GDPR la strategia UE per tutelare i cittadini: obbligatorio in tutti i suoi elementi, il nuovo Regolamento Privacy è direttamente e pienamente applicabile in ognuno degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

Il dato personale è l’oro del XXI secolo: in tutti i settori i dati personali sono diventati una materia prima fondamentale per realizzare beni e servizi tailor made che rispondano sempre più efficacemente ai bisogni e alle esigenze dei clienti e degli utenti. I dati personali rappresentano il nuovo fattore di produzione che, al pari dei classici lavoro e capitale, contribuisce a creare ricchezza.

È notizia recente che Facebook, il più noto social network mondiale, sia stato accusato di aver indebitamente utilizzato i dati personali dei propri utenti per prevedere gli indirizzi di voto e modificarli attraverso mirate campagne di propaganda (tra i candidati aiutati ci sarebbe anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel 2016).
In queste ultime ore un altro scandalo è destinato a stravolgere la rete: YouTube, la piattaforma di condivisione e visualizzazione di video più popolare al mondo, avrebbe raccolto e venduto (all’insaputa dei genitori), per scopi pubblicitari, i dati personali degli utenti sotto i 13 anni.
Come tutte le cose di valore, anche i dati personali vanno adeguatamente protetti e salvaguardati: si chiama GDPR la strategia Ue per tutelare i cittadini.

Conto alla rovescia per la nuova Privacy:

• Il GDPR, General Data Protection Regulation, è il nuovo regolamento per la protezione dei dati personali emanato dall’Ue

• Il nuovo Regolamento sostituisce l’attuale normativa di settore, ossia il Codice Privacy (D. Lgs. 193/2006)

• La piena e definitiva attuazione del GDPR è fissata al 25 maggio 2018. Entro tale data, pertanto, tutte le imprese dovranno conformarsi alla nuova normativa europea per evitare sanzioni che possono arrivare fino a 20 milioni di euro!

• La ratio del nuovo Regolamento è quella di rendere omogeneo ed elevato il livello di protezione dei dati personali all’interno dell’Ue

A chi si applica il nuovo Regolamento Privacy? Il regolamento si applica alle imprese, enti pubblici, liberi professionisti, associazioni e, più in generale, a chiunque abbia la necessità di ricevere e trattare dati personali di terzi.
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Il nuovo Regolamento Privacy è permeato dal principio di accountability, ossia la responsabilizzazione del Titolare del trattamento (l’impresa), che dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia stato effettuato conformemente al Regolamento.

L’impresa, pertanto, per evitare sanzioni dovrà provare di aver adottato tutte le misure di protezione prescritte dal GDPR.
Una recente indagine ha rilevato che solamente il 3% delle imprese, con più di 10 dipendenti, risulta pronta a recepire il nuovo regolamento Privacy (Il sole 24 ore).

(fonte Tutela Legale)

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